Il comitato CERD dichiara la propria giurisdizione sulla comunicazione interstatale tra Palestina e Israele

Approfondimento n. 5/2020                                                                                                                                                                                                                                                              

In un precedente intervento in questa sezione avevo trattato la decisione sulla ricevibilità da parte del Comitato CERD, adottata nel corso delle sua 99sessione, in merito alle comunicazioni interstatali del Qatar contro l’Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Tali procedure, iniziate nel 2018, hanno segnato il primo tentativo di ricorrere al Comitato CERD per comunicazioni interstatali come stabilito ai sensi dell’art. 11 (1) della Convenzione. Tale attività è stata accolta come uno sviluppo storico, dato che questa è stata la prima volta in assoluto che tale procedura è stata utilizzata nell’ambito di uno qualsiasi dei trattati universali sui diritti umani.

Il Comitato CERD ha tenuto la sua 100asessione dal 25 novembre al 13 dicembre 2019 e in questa occasione ha valutato la sua giurisdizione sulla terza comunicazione interstatale presentata dalla Palestina nei confronti di Israele. Nel corso della procedura, in conformità con l’articolo 11 (5) della Convenzione, gli Stati parti interessati avevano nominato un rappresentante per prendere parte al procedimento interstatale. Già durante questa fase, Israele indicava che la nomina di un rappresentante lasciava impregiudicata la sua posizione di principio secondo cui non riconosceva l’entità palestinese come uno Stato parte della Convenzione.

Infatti, basandosi sulla sua obiezione all’adesione della Palestina al CERD, Israele ha sempre sostenuto tra i due Stati non intercorrono rapporti giuridici derivanti dalla Convenzione. Di conseguenza, secondo Israele, la Palestina non poteva avvalersi della procedura stabilita ex artt. 11-13 della CERD in quanto questa non erano applicabile tra le due parti. Pertanto, Israele ha affermato che il comitato CERD avrebbe dovuto dichiarare la comunicazione inammissibile a causa della sua mancanza di giurisdizione.

Tale posizione è stata accolta anche da alcuni membri del Comitato. Più precisamente, cinque membri del comitato CERD, nel fornire il loro parere individuale,  hanno sostenuto la tesi israeliana osservando che “States that are already party to a multilateral treaty to have the capacity to unilaterally exclude treaty relations with a newly acceding member” (CERD / C / 100/5, paras. 6 – 8). Di conseguenza, a loro avviso, il Comitato non era competente a trattare la comunicazione tra Palestina e Israele (CERD / C / 100/5, para.18). 

Nella sua decisione a maggioranza, il Comitato CERD ha riconosciuto che “under general international treaty law, a State party to a multilateral treaty may exclude treaty relations with an entity it does not recognize, through a unilateral statement. The Committee considers, however, as it will be developed further below, that particular treaty regimes, due to their particular character, may depart from those general principles (CERD / C / 100/5, para. 3.13). 

Tuttavia, questa posizione no ha impedito al Comitato CERD di dichiarare la sua giurisdizione sulla comunicazione. Infatti, il Comitato ritiene che, mentre altri strumenti per la tutela dei diritti umani, quali ad esempio il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, prevedono un meccanismo di comunicazioni interstatali facoltativo, l’articolo 11 (1) della Convenzione prevede un meccanismo automatico di reclamo interstatale. Di conseguenza, secondo il Comitato, i redattori della Convenzione esprimevano il forte desiderio di istituire misure di protezione per garantire che le disposizioni della Convenzione siano adeguatamente osservate e rispettate da tutti gli Stati parti. Il Comitato ritiene of unique natureil meccanismo di comunicazioni interstatali garantito dalla CERD e rileva che tale procedura gli Stati prescinde dal consenso degli Stati parti al Comitato (CERD / C / 100/5, paragrafo 3.38-43).

Pierfrancesco Breccia

Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale